Condizioni generali di contratto

Condizioni generali di contratto (CGC)

Valido dal 01.01.2019 

Queste sono le condizioni generali di contratto (CGC) dell'agenzia SCRIVO Public Relations, di seguito denominata "agenzia".

(1) Stipula del contratto

  1. Il contratto con l'agenzia si intende concluso con l'invio della conferma d'ordine o della conferma del contratto.

(2) Cooperazione

  1. Le parti contraenti collaborano in uno spirito di fiducia reciproca e si informano immediatamente in caso di scostamenti dalla procedura concordata o di dubbi sulla correttezza dell'operato dell'altra parte.
  2. Se il cliente si rende conto che le proprie indicazioni e richieste sono errate, incomplete, ambigue o irrealizzabili, è tenuto a comunicarlo all'agenzia.
  3. Su richiesta dell'altra parte contraente, le parti contraenti nominano un referente e un suo sostituto, che gestiscono in modo responsabile e competente l'esecuzione del rapporto contrattuale per conto della parte contraente che li ha nominati.
  4. I partiti devono comunicare eventuali cambiamenti nel personale.
  5. I referenti si incontrano a intervalli regolari per discutere dei progressi e degli ostacoli nell'esecuzione/adempimento del contratto, in modo da poter intervenire se necessario.

(3) Prestazioni dell'agenzia

  1. L'agenzia si impegna a fornire la consulenza e a realizzare le misure di pubbliche relazioni/media relations/PR o altre attività di marketing concordate, come previsto dal contratto e dalla rispettiva conferma d'ordine.
  2. Nel caso di offerte forfettarie, la prestazione di consulenza ivi inclusa comprende esclusivamente la consulenza relativa all'esecuzione del presente incarico. Per una consulenza più approfondita è necessario un incarico separato.
  3. Tutti i testi e gli altri materiali creati dall'agenzia per la pubblicazione saranno inviati al cliente tramite e-mail o in forma adeguata (programmi come Teams, Slack). Nel caso di offerte forfettarie che includono il diritto di correzione, il cliente può richiedere fino a due revisioni, a condizione che conceda all'agenzia un tempo di elaborazione adeguato.

(4) Compiti e obblighi del cliente

  1. Il cliente supporta l'agenzia nell'adempimento delle prestazioni contrattualmente dovute. In particolare, il cliente è tenuto a fornire all'agenzia tutte le informazioni a sua disposizione necessarie per l'esecuzione del contratto.
  2. Se il cliente si è impegnato a fornire all'agenzia materiali (immagini, audio, testi o simili) nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il cliente è tenuto a metterli a disposizione dell'agenzia immediatamente e in un formato comune, immediatamente utilizzabile e, se possibile, digitale.
  3. Il cliente garantisce che l'agenzia ottenga i diritti necessari per l'utilizzo di tali materiali, in particolare per quanto riguarda il diritto d'autore, la tutela dei minori, il diritto di stampa e il "diritto all'immagine". Il cliente è l'unico responsabile del contenuto dei dati trasmessi. Il cliente deve quindi garantire che i contenuti delle immagini e dei testi trasmessi non violino i diritti di terzi. Ciò include in particolare i diritti d'autore e i diritti di marchio. Il cliente esonera completamente l'agenzia da rivendicazioni di terzi che questi ultimi potrebbero far valere nei confronti dell'agenzia a causa dell'esecuzione di un ordine del cliente. Lo stesso vale, viceversa, per i materiali che l'agenzia mette a disposizione del cliente.
  4. Il cliente è tenuto a verificare e approvare entro un termine ragionevole il progetto presentato, i progetti e le misure proposti, nonché le informazioni destinate alla pubblicazione.
  5. Qualora il cliente annulli l'esecuzione di progetti o misure approvati, è tenuto a sollevare l'agenzia da tutte le obbligazioni già assunte e a risarcire all'agenzia tutte le perdite derivanti da tali progetti o misure a causa dell'interruzione o della modifica. Inoltre, l'agenzia ha diritto al compenso per i servizi già preparati e forniti fino a quel momento, in conformità con gli accordi stipulati.
  6. Se il cliente viola i propri obblighi di collaborazione, rendendo impossibile all'agenzia l'esecuzione dell'incarico, l'agenzia ha il diritto, dopo aver inviato un sollecito, di rescindere unilateralmente il rapporto contrattuale e di fatturare tutti i servizi forniti fino a quel momento in base alle proprie tariffe in vigore.

(5) Protezione dei dati

  1. Il cliente acconsente alla memorizzazione, alla modifica e/o alla cancellazione dei dati relativi alla sua persona o alla sua azienda nell'ambito del rapporto contrattuale e alla loro trasmissione a terzi, se necessario. Ciò vale in particolare per la trasmissione di dati necessari per l'incarico di fornitori di servizi esterni e per l'esecuzione di altri ordini.

(6) Partecipazione di terzi

  1. Il cliente è responsabile nei confronti dei terzi che, su sua richiesta o con la sua tolleranza, operano per suo conto nell'ambito di attività dell'agenzia o in settori adiacenti, come se fossero suoi ausiliari. L'agenzia non è responsabile nei confronti del cliente se, a causa del comportamento di uno dei suddetti terzi, non è in grado di adempiere in tutto o in parte o in tempo ai propri obblighi nei confronti del cliente.

(7) Modifiche alle prestazioni

  1. Se il cliente desidera modificare l'entità contrattuale dei servizi che l'agenzia deve fornire, dovrà comunicare tale richiesta di modifica per iscritto all'agenzia.
  2. Dopo una valutazione approssimativa della richiesta di modifica, l'agenzia illustrerà al cliente le conseguenze della richiesta di modifica sugli accordi stipulati. Se la valutazione della richiesta di modifica comporta un carico di lavoro elevato, l'agenzia può richiedere il rimborso dei costi sostenuti per la valutazione.
  3. Le parti contraenti si consulteranno immediatamente in merito al contenuto di una proposta per l'attuazione della modifica richiesta e allegheranno l'esito positivo della consultazione al testo dell'accordo a cui si riferisce la modifica, sotto forma di accordo aggiuntivo. A tal fine è sufficiente una conferma reciproca delle modifiche da parte delle parti contraenti tramite e-mail.
  4. Se non si raggiunge un accordo, rimane valido il volume di prestazioni originario.

(8) Monitoraggio dei media

  1. Il monitoraggio dei media viene effettuato, se richiesto, per il periodo concordato da una società indipendente specializzata in questo settore (di norma Landau Media).
  2. Se una pubblicazione non è inclusa nel programma di lettura dei lettori dell'agenzia di monitoraggio dei media, l'agenzia si adopererà per includerla per la durata dell'incarico, se il cliente lo desidera ed è disposto ad assumersi i costi aggiuntivi che ne derivano. Il cliente non ha diritto a un'estensione corrispondente del programma di lettura.
  3. Il cliente riceve i risultati del monitoraggio dei media sotto forma di cosiddetti ritagli.
  4. L'agenzia inoltra regolarmente i ritagli al cliente.
  5. L'agenzia non garantisce che tutte le pubblicazioni vengano registrate. L'agenzia non garantisce la completezza e la correttezza dei risultati del monitoraggio dei media.

(9) Remunerazione e pagamento

  1. Salvo diversi accordi tra le parti, il compenso dell'agenzia viene calcolato in base al tempo impiegato e fatturato mensilmente. I preventivi o i piani di budget redatti dall'agenzia non sono vincolanti.
  2. Se il cliente usufruisce di un'offerta forfettaria dell'agenzia, il compenso viene corrisposto esclusivamente in base agli onorari forfettari concordati o su base mensile.
  3. Se i servizi di terzi sono parte integrante di un'offerta forfettaria dell'agenzia, questi non vengono indicati o fatturati separatamente.
  4. Salvo diversamente concordato, la fatturazione avviene al completamento dei lavori essenziali. Se è prevedibile che il completamento di tali lavori subirà un ritardo di almeno quattro settimane a causa di eventi imprevisti non imputabili all'agenzia, o se il cliente desidera una data di completamento successiva, l'agenzia ha il diritto di fatturare i servizi forniti fino a quel momento in una fattura intermedia.
  5. Nel caso dei contratti forfettari, la fatturazione avviene mensilmente su base retainer.
  6. Se il cliente è in ritardo con i pagamenti, l'agenzia si riserva il diritto di non fornire ulteriori servizi fino al saldo dei crediti in sospeso.
  7. Tutti i compensi concordati contrattualmente si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge.
  8. Il termine di pagamento è generalmente di 10 giorni. Previo accordo, è possibile concordare un termine fino a 30 giorni.

(10) Diritti

  1. L'agenzia trasferisce al cliente tutti i diritti d'autore trasferibili e gli altri diritti relativi alla pubblicazione, alla riproduzione e allo sfruttamento dei servizi concessi nell'ambito del presente contratto, compresi tutti i diritti legali immaginabili su bozze e progetti.
  2. Sono esclusi da tale obbligo di trasferimento i diritti dell'agenzia sui programmi software, nonché sulle proprie procedure di pianificazione, sui metodi e sulle forme di rappresentazione basate su di essi, che costituiscono il know-how specifico dell'agenzia.
  3. L'agenzia garantisce che tutti i servizi forniti al cliente nell'ambito del presente contratto non sono gravati da diritti d'autore, diritti di protezione delle prestazioni o altri diritti di terzi e che il cliente, anche per quanto riguarda i servizi di terzi, gode della stessa posizione giuridica libera. Qualora in casi particolari tale esenzione non fosse possibile, il cliente dovrà esserne informato tempestivamente prima dell'esecuzione dei progetti e delle misure di pubbliche relazioni in questione.
  4. Il trasferimento dei diritti e la garanzia di cui sopra sono compensati con gli altri compensi corrisposti all'agenzia.
  5. Tutti i diritti di utilizzo dei ritagli forniti dall'agenzia sono riservati. La loro riproduzione è consentita solo previo accordo specifico, a meno che non siano destinati all'uso personale o altro uso proprio del cliente ai sensi del §53 della legge sul diritto d'autore (UrhG).

(11) Durata, risoluzione

  1. I contratti di prestazione di servizi a tempo determinato terminano alla data concordata senza necessità di una dichiarazione di risoluzione.
  2. Se per un contratto di prestazione di servizi di assistenza continuativa con compenso forfettario mensile non è stato concordato un termine di disdetta diverso, tale termine è di tre mesi dalla fine del mese.
    Se è stata concordata una durata con rinnovo automatico, il termine di disdetta è di 3 mesi prima della scadenza del periodo contrattuale in corso.
  3. Rimane impregiudicato il diritto di recesso straordinario per giusta causa. Si ha giusta causa quando una delle parti contraenti viola gravemente gli obblighi derivanti dal presente contratto.
  4. I servizi forniti al cliente nel mese successivo alla disdetta, poiché ancora relativi al periodo di prestazione, saranno fatturati separatamente al cliente.

(12) Responsabilità

  1. L'agenzia sottopone al cliente i modelli da essa elaborati affinché questi possa verificarne i dati oggettivi in essi contenuti. Se il cliente approva i modelli, si assume la responsabilità esclusiva della correttezza dei dati oggettivi.
  2. L'agenzia non è responsabile della proteggibilità o registrabilità in termini di brevetti, modelli, diritti d'autore e marchi degli annunci, bozze, progetti, suggerimenti, proposte ecc. forniti nell'ambito del contratto.
  3. Il rischio relativo alla liceità giuridica di una misura è a carico del cliente. Ciò vale in particolare nel caso in cui le misure violino le norme del diritto della concorrenza, del diritto d'autore, della protezione dei dati e delle leggi specifiche in materia di pubblicità e servizi telematici. Il cliente può richiedere una verifica giuridica della prestazione commissionata da parte di un avvocato, a condizione che si faccia carico dei relativi costi.
  4. L'agenzia è responsabile per dolo e colpa grave. In caso di colpa lieve, è responsabile solo in caso di violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo cardinale) e in caso di danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute.
  5. In caso di negligenza lieve, la responsabilità è limitata all'importo del danno prevedibile che si può tipicamente prevedere.
  6. La responsabilità dell'agenzia è limitata al compenso concordato nel singolo caso.
  7. Tutte le attività concordate vengono svolte a rischio del cliente.

(13) Divieto di sottrazione di clienti

  1. Il cliente si impegna a non assumere dipendenti dell'agenzia durante il periodo di collaborazione tra le parti e per un periodo di un anno successivo alla stessa, né ad assumerli senza il consenso dell'agenzia.

(14) Riservatezza

  1. I documenti consegnati all'altra parte contraente, le conoscenze e le esperienze comunicate possono essere utilizzati esclusivamente ai fini del presente contratto e non possono essere resi accessibili a terzi, a meno che non siano destinati ad essere resi accessibili a terzi o siano già noti a terzi. Non sono considerati terzi gli ausiliari coinvolti nell'esecuzione del rapporto contrattuale, come liberi professionisti, subappaltatori, ecc.
  2. Inoltre, le parti contraenti concordano di mantenere la riservatezza sul contenuto del presente contratto e sulle informazioni acquisite durante la sua esecuzione.
  3. L'agenzia si impegna a mantenere segreti tutti i segreti commerciali e aziendali del cliente di cui viene a conoscenza grazie alla collaborazione con quest'ultimo. Tale obbligo di riservatezza rimane valido anche oltre la durata del presente contratto. L'agenzia garantisce che un corrispondente obbligo di riservatezza venga concordato con i propri collaboratori e altri ausiliari.
  4. Se una delle parti contraenti lo richiede, i documenti da essa consegnati, quali documenti strategici, documenti informativi ecc., devono essere restituiti alla stessa al termine del rapporto contrattuale, a meno che l'altra parte contraente non possa far valere un interesse legittimo su tali documenti.
  5. I comunicati stampa, le informazioni ecc. in cui una parte contraente fa riferimento all'altra sono ammessi solo previo accordo, anche tramite e-mail.

(15) Altro

  1. L'agenzia può citare il cliente sul proprio sito web o su altri media come cliente di riferimento. Può inoltre riprodurre pubblicamente o fare riferimento ai servizi forniti a scopo dimostrativo, a meno che il cliente non possa far valere un interesse legittimo contrario.

(16) Disposizioni finali

  1. Tutte le modifiche e le integrazioni agli accordi contrattuali devono essere messe per iscritto a fini probatori. Le disdette devono essere comunicate per iscritto. Le comunicazioni che devono essere effettuate per iscritto possono essere inviate anche tramite e-mail.
  2. Qualora singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto fossero o diventassero totalmente o parzialmente inefficaci, ciò non pregiudica l'efficacia delle restanti disposizioni. In tal caso, le parti sostituiranno la disposizione inefficace con una disposizione efficace che si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione inefficace. Lo stesso vale per eventuali lacune negli accordi.
  3. Le condizioni generali di contratto del cliente non costituiscono parte integrante del contratto.
  4. Si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca, con esclusione del diritto privato internazionale e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.
  5. Il foro competente esclusivo per tutte le controversie legali derivanti dal presente contratto o ad esso correlate è Monaco di Baviera, qualora il cliente sia un commerciante o non abbia un foro competente generale in Germania.

Plugin WordPress Cookie di Real Cookie Banner